La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 5 luglio 2018, n. 17685, ha stabilito che, in tema di controllo del lavoratore, non è soggetta alla disciplina dell’articolo 4, comma 2, L. 300/1970, l’installazione di impianti e apparecchiature di controllo poste per esigenze organizzative e produttive o a tutela del patrimonio aziendale dalle quali non derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività lavorativa, né risulti in alcun modo compromessa la dignità e riservatezza dei lavoratori.
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