Illegittimità del licenziamento, mancata reintegra e diritto alla fruizione della NASpI
La Corte di cassazione – con ordinanza 7 gennaio 2026, n. 381 – ha rigettato il ricorso proposto dall’INPS avverso la decisione della Corte d’appello che aveva riconosciuto il diritto di una lavoratrice a percepire la NASpI, nonostante la successiva declaratoria di illegittimità del licenziamento e la condanna del datore di lavoro alla reintegra.
I giudici di merito avevano infatti accertato che, pur in presenza di una reintegra “formale”, la dipendente non aveva potuto riprendere l’attività lavorativa né percepire le retribuzioni dovute, risultando infruttuosi anche i tentativi esecutivi, inclusi quelli esperiti nella procedura fallimentare.
La Suprema Corte ha confermato che l’indennità di disoccupazione spetta anche quando alla pronuncia di illegittimità del licenziamento non segue una effettiva ripresa del rapporto, poiché lo stato di disoccupazione resta comunque involontario, essendo causato dal recesso datoriale e non dalla mancata esecuzione del provvedimento giudiziale. In tale prospettiva, la prestazione mantiene la propria funzione di sostegno al reddito, autonoma rispetto alle vicende del rapporto di lavoro e alle tutele risarcitorie riconosciute in sede giuslavoristica.