Il credito del lavoratore per somme indebitamente trattenute ha natura retributiva
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 28 maggio 2019, n. 14502, ha stabilito che il credito vantato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per le somme indebitamente trattenute sullo stipendio a titolo di ritenute fiscali ha natura retributiva e, conseguentemente, a esso si applica l’intera disciplina afferente al rapporto di lavoro, comprese le disposizioni di cui all’articolo 429 c.p.c. in tema di interessi e rivalutazione; infatti, l’obbligo di corrispondere gli interessi e la rivalutazione su quote di retribuzione versate in ritardo al lavoratore prescinde dalla responsabilità del datore di lavoro, poiché i suddetti accessori consistono in una qualità del credito a esso automaticamente e inscindibilmente connessa.