La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 31 marzo 2017, n. 8458, ha ritenuto obbligatoria l’iscrizione alla Gestione commercianti ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari; la piena responsabilità e i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di Srl); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l’esercizio dell’attività propria, di licenze e qualifiche professionali. Non basta, quindi, lo svolgimento di un’attività lavorativa (di natura individuale o societaria) qualsiasi per essere iscritti a un Fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi: occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza.
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