Fringe benefit e stock option ai dipendenti cessati dal servizio nel 2021

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Con il Messaggio 26 gennaio 2022, n. 401 , l’Inps ha fornito chiarimenti in merito all’invio dei dati relativi ai compensi erogati dalle aziende a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel periodo d’imposta 2021, ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche.

In relazione a tali compensi, infatti, l’Inps svolge le attività di sostituto d’imposta. In particolare, è stato precisato che – al fine di consentire all’Istituto di effettuare tempestivamente gli adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto d’imposta – i datori di lavoro interessati dovranno inviare telematicamente, entro il 21 febbraio 2022, i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo d’imposta 2021al personale cessato dal servizio durante l’anno 2021.

Per l’invio dei dati è necessario utilizzare l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito www.inps.it, al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Servizi per le aziende e consulenti”.

Nel menu di sinistra della pagina web è presente un collegamento ipertestuale (“Comunicazione Benefit Aziendali”). Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Tuir, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Tale norma prevede quindi il “principio di onnicomprensività” che comporta l’assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro, fatte salve le eccezioni ivi previste;
  2. per il 2020, l’art. 112 del decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126), ha elevato ad 516,46 euro annui l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del Tuir;
  3. l’art. 6-quinquies del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69), ha confermato tale limite di 516,46 euro anche per il periodo d’imposta 2021.
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