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Filiera delle Telecomunicazioni: ulteriori chiarimenti sul Fondo di solidarietà bilaterale

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L’INPS – con Circolare del 23 settembre 2026, n. 101 (di integrazione della circolare n. 144/2025 ) – ha fornito indicazioni in merito all’accesso, da parte dei lavoratori con contribuzione accreditata nel soppresso Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, all’assegno straordinario previsto dal Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni, istituito con il decreto interministeriale 4 agosto 2023 .

Al contempo, sono state rese note le modalità di compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo medesimo e le relative istruzioni contabili.

La domanda di assegno straordinario del Fondo di solidarietà deve essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro in modalità telematica attraverso il “Portale prestazioni esodo”. 

La domanda può essere trasmessa a partire dal primo giorno del mese di cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore interessato. Il datore di lavoro deve preventivamente compilare e sottoscrivere il modello cartaceo (“AP160”), reperibile nel sito istituzionale www.inps.it. Il modello deve essere sottoscritto anche dal lavoratore e conservato a cura del datore di lavoro. 

L’accertamento dei requisiti per l’accesso all’assegno straordinario è a carico del datore di lavoro sulla base della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita documentazione prodotta dal lavoratore (ad esempio, Estratto Conto Certificativo – ECOCERT).

Al momento della presentazione della domanda telematica, il datore di lavoro deve indicare, in base alle verifiche dei requisiti preventivamente effettuate dallo stesso, se l’assegno straordinario sia finalizzato al conseguimento del trattamento pensionistico a carico della gestione contabile separata dell’ex Fondo speciale telefonici o a carico del FPLD.

A tale fine, qualora il lavoratore, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, sia destinatario delle norme pensionistiche dell’ex Fondo speciale telefonici, il datore di lavoro deve indicare nella domanda:

  • Tipologia “AGO” nell’ipotesi in cui l’assegno straordinario sia finalizzato al pensionamento a carico del FPLD e l’interessato intenda trasferire in tale gestione la contribuzione maturata nell’ex Fondo speciale telefonici, avvalendosi della ricongiunzione ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 29/1979 o della costituzione della posizione assicurativa di cui all’articolo 12, comma 12-novies, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; la domanda di assegno straordinario è, quindi, istruita e definita nel FPLD successivamente all’accoglimento della relativa domanda di trasferimento della contribuzione presentata con le modalità previste dalla normativa vigente;
  • Tipologia “Fondo Speciale” nell’ipotesi in cui l’assegno straordinario sia finalizzato al pensionamento a carico dell’ex Fondo speciale telefonici e l’interessato non intenda avvalersi degli istituti di trasferimento della contribuzione verso il FPLD; la domanda di assegno straordinario è, quindi, istruita e definita nell’ex Fondo speciale telefonici.

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