Fallimento: risoluzione rapporti nel rispetto della normativa sui licenziamenti
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 22 ottobre 2018, n. 26671, ha stabilito che, nell’ammissione al passivo di un fallimento per crediti da lavoro, ove il curatore intenda sciogliersi dal rapporto di lavoro, dovrà farlo nel rispetto delle norme limitative dei licenziamenti individuali e collettivi. La necessità di tutelare gli interessi della procedura fallimentare, infatti, non esclude l’obbligo del curatore di rispettare le norme per la risoluzione dei rapporti di lavoro. Pertanto, in caso di licenziamento illegittimo, scatta il risarcimento dei danni calibrato sulla retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento a quello della “reintegra”, anche se il rapporto era già sospeso come previsto dall’articolo 72, Legge Fallimentare, e non era possibile effettuare la prestazione.