L’Inps, con circolare n. 93 del 17 giugno 2019, ha fornito indicazioni sugli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 21, L. 4/2019, riferite all’esclusione dall’applicazione del massimale della base contributiva e pensionabile, previsto dall’articolo 2, comma 18, L. 335/1995. La circolare individua anche i dipendenti pubblici ai quali è riconosciuto l’esercizio della relativa facoltà di opzione e illustra i termini di esercizio della stessa.
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