La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 9 dicembre 2020, n. 28054, ha stabilito che, in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex articolo 23, Costituzione, la cui imposizione è riservata al Legislatore.
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