La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 12 dicembre 2019, n. 32699, ha ritenuto caratterizzante una mansione che, anche se esercitata con scarsa frequenza e continuatività, richiede un alto grado di specializzazione e rilevante profusione di impegno intellettivo e materiale; gradatamente può costituire, anche da sola, fattore di normalità la frequenza nell’espletamento di determinate funzioni, ai fini dell’inquadramento nella relativa categoria. In ultima analisi, operano il criterio della comparazione qualitativa e quantitativa oraria, con prevalenza della seconda, se concorrente con la prima.
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