La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza 18 luglio 2018, n. 19080, in materia di recesso dal rapporto di lavoro, ha stabilito che la durata legale o contrattuale del preavviso è derogabile dall’autonomia delle parti, sicché è valida la clausola del contratto individuale che preveda un termine di preavviso per le dimissioni più lungo rispetto a quello stabilito dalla contrattazione collettiva, ove il lavoratore riceva, quale corrispettivo per tale deroga, l’attribuzione di benefici economici e di carriera.
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