Doppia contribuzione socio amministratore di Srl: l’Inps deve dimostrare l’abitualità e prevalenza dell’attività commerciale

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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 26 gennaio 2021, n. 1683, ha stabilito che il socio amministratore di una Srl che partecipi all’attività aziendale può essere tenuto astrattamente all’iscrizione, ai fini contributivi, sia presso la Gestione separata che presso la Gestione commercianti, purché venga accertato in concreto, ai fini dell’iscrizione presso quest’ultima, il presupposto della partecipazione personale all’attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, con onere della prova a carico dell’Inps. In ogni caso, la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un’attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l’espletamento dell’attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla Gestione separata, occorrendo, perciò, distinguere tra prestazione di lavoro e attività di amministratore.

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