Domande di Cigo con causale “eventi meteo” per temperature elevate: istruzioni operative
L’Inps, con messaggio n. 2999 del 28 luglio 2022, ha riepilogato le principali istruzioni operative per la corretta gestione delle richieste di Cigo con causale “eventi meteo”, per le quali l’evento meteo sfavorevole è riferito alle temperature elevate. La causale “eventi meteo” è invocabile dal datore di lavoro anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate, intendendosi per tali quelle superiori a 35° centigradi. Tuttavia, con messaggio n. 1856/2017, è stato chiarito che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di Cigo, qualora entri in considerazione la valutazione non solo della temperatura rilevata dai bollettini meteo, ma anche quella c.d. percepita, che è più elevata di quella reale.
Anche la tipologia di lavorazione in atto e le modalità con le quali la stessa viene svolta costituiscono un elemento di rilievo per valutare positivamente l’integrabilità della causale “evento meteo” per temperature elevate, anche quando le stesse siano inferiori a 35° centigradi. Dalla valutazione delle predette caratteristiche, infatti, può emergere la rilevanza della temperatura “percepita” rispetto a quella reale, in considerazione della particolare incidenza che il calore determina sul regolare svolgimento delle lavorazioni. Le risultanze delle predette valutazioni dovranno essere riportate nella motivazione del provvedimento adottato.
L’Istituto precisa, inoltre, che il datore di lavoro, nella domanda di Cigo e nella relazione tecnica, deve indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, nonché le cause, riconducibili all’eccessivo calore che hanno determinato detta sospensione/riduzione.