La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 3 gennaio 2020, n. 32, ha stabilito che il termine di prescrizione annuale entro cui avanzare la domanda al Fondo di garanzia dell’Inps per i crediti di lavoro diversi dal Tfr non subisce interruzioni dal perdurare della procedura fallimentare, iniziando a decorrere da quando viene dichiarato esecutivo lo stato passivo. Difatti, le circolari dell’Inps non possono derogare alle disposizioni di Legge, né influire sull’interpretazione delle medesime disposizioni, e ciò anche se si tratti di atti del tipo c.d. normativo, i quali restano comunque atti di rilevanza interna all’organizzazione dell’ente.
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