La Cassazione Civile, Sezione Quarta Penale, con sentenza 30 ottobre 2018, n. 49593, ha stabilito che, in caso di distacco fittizio di lavoratori (vale a dire avvenuto al di fuori dei casi previsti dall’articolo 30, comma 1, D.Lgs. 276/2003), non trova applicazione il disposto dell’articolo 3, comma 6, D.Lgs. 81/2008, e gli obblighi di prevenzione e protezione, di cui al D.Lgs. 81/2008, vengono a gravare sia sul distaccante fittizio, il quale mantiene la qualifica di datore di lavoro in senso formale a norma dell’articolo 2, D.Lgs. 81/2008, sia sul distaccatario fittizio, il quale assume la qualifica di datore di lavoro di fatto, dal momento che si serve concretamente del lavoratore, a norma dell’articolo 299 dello stesso decreto.
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