La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 28 agosto 2018, n. 21254, ha stabilito che, in caso di demansionamento, l’esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito e non vi sia un macroscopico scostamento da dati di comune esperienza o una radicale contraddittorietà delle argomentazioni.
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