Demansionamento: liquidazione equitativa e sindacato di legittimità
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 26 maggio 2020, n. 9778, ha ritenuto che la liquidazione equitativa, anche nella sua forma c.d. “pura”, consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell’esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito a ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento.
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