L’INL, con nota n. 1050 del 26 novembre 2020, ha offerto chiarimenti in ordine alla definizione di lavoratore notturno:
Qualora la contrattazione non specifichi il numero di ore rilevanti ai fini della qualificazione del lavoratore come “lavoratore notturno”, troverà applicazione la disciplina normativa (3 ore nel periodo notturno per 80 giorni l’anno). Così come, laddove la contrattazione si limiti a individuare uno solo dei parametri – giornaliero e annuale – utili alla definizione di “lavoratore notturno”, il secondo dovrà essere necessariamente individuato in quello previsto dal Legislatore (3 ore giornaliere o 80 giorni l’anno).
L’INL precisa che solo ai lavoratori notturni individuati nei termini sopra chiariti trova applicazione il limite massimo giornaliero di 8 ore di lavoro di cui all’articolo 13, comma 1, D.Lgs. 66/2003, e non già a qualsivoglia lavoratore che svolga di notte una parte del suo orario di lavoro.
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