La Cassazione – con ordinanza del 30 aprile 2024, n. 11543 – ha affermato che, con riferimento alla percezione della Naspi, dal tenore testuale dell’art. 10, comma 1, Dlgs. n. 22/2015 risulta che la decadenza da tale prestazione di assicurazione sociale è rappresentata dall’omessa comunicazione all’INPS della circostanza della contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito, non essendo invece necessario che tale attività sia stata intrapresa in epoca successiva all’inizio del periodo di percezione della Naspi.
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