Dal risarcimento danni per sinistro stradale va detratto l’ammontare erogato dall’Inps
La Cassazione Civile, Sezione III, con ordinanza del 20 giugno 2019, n. 16580, ha stabilito che, in seguito al sinistro stradale, dal risarcimento dovuto dall’assicuratore Rc auto al danneggiato va detratto l’ammontare erogato dall’Inps a titolo di pensione mensile di inabilità e di indennità di accompagnamento, giacché quest’ultimo verrebbe altrimenti a conseguire un importo maggiore di quello cui ha diritto, dovendosi ricordare che l’assicuratore, il quale abbia pagato l’indennità, può surrogarsi nei diritti dell’assicurato verso il terzo danneggiante ex articolo 1916 cod. civ. – che trova applicazione anche in favore degli enti esercenti le assicurazioni sociali in caso di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali la surrogazione, comportando per effetto del pagamento dell’indennità una sostituzione personale ope legis di detto assicuratore all’assicurato-danneggiato nei diritti di quest’ultimo verso il terzo responsabile del danno.