L’Inps, con messaggio n. 3274 del 9 settembre 2020, ha ricordato che l’articolo 97, D.L. 104/2020, ha introdotto un’ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi, prevedendo la possibilità per i contribuenti di effettuare i versamenti beneficiando di una diversa modulazione dell’adempimento rateale:
Resta confermato che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
L’Inps fornisce le indicazioni cui i contribuenti devono attenersi per adempiere al versamento dell’importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione qualora intendano effettuare il pagamento in modalità rateale, la prima delle quali da versare entro il 16 settembre 2020. Le ulteriori rate dovranno essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese successivo. Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni per il pagamento del restante importo, pari al residuo 50% delle somme dovute, il cui versamento della prima rata è da effettuarsi entro il 16 gennaio 2021. L’Istituto conferma, inoltre, che i contribuenti aventi diritto alla sospensione in esame possono effettuare il versamento dell’intero importo entro il 16 settembre 2020 in unica soluzione o in 4 rate mensili di uguale importo, senza aggravio di sanzioni e interessi.
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