Covid-19 negli Ambienti di lavoro

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La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro – con approfondimento del 21 aprile 2021, denominato “I protocolli per la sicurezza e le vaccinazioni in azienda” – ha esaminato il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” in combinato con il D.P.C.M. del 2 marzo 2021. Al riguardo, vengono forniti alcuni chiarimenti in merito alla figura del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione che ricopre un ruolo fondamentale, insieme al medico competente, nelle procedure di contrasto del virus.

Per la riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19, le nuove indicazioni prevedono che:

  • i lavoratori positivi sintomatici possono rientrare dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test);
  • i lavoratori positivi asintomatici: rientro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test);
  • i lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con le modalità sopra richiamate;
  • i lavoratori positivi a lungo termine (soggetti che non presentano sintomi da almeno una settimana e hanno raggiunto i ventuno giorni dalla comparsa dei sintomi): rientro dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario;
  • i lavoratori definiti “contatto stretto” asintomatico: il soggetto deve informare il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile. Per la riammissione in servizio, il lavoratore, dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone al tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore stesso.

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