La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 29 ottobre 2019, n. 27725, ha stabilito che occorre assumere come dato acquisito la necessità, e al tempo stesso la sufficienza, di verificare, per la riconducibilità ai dettami di cui all’articolo 32, comma 5, L. 183/2010, la sussistenza delle 2 sole condizioni:
Alla luce di tale indirizzo, la liquidazione del danno risarcibile al lavoratore, nel periodo intercorrente tra la cessazione della prestazione in fatto e la sentenza che dichiara l’illegittimità del contratto a progetto, consiste nell’attribuzione al medesimo della suddetta indennità omnicomprensiva ex articolo 32, comma 5, L. 183/2010.
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