La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 17 marzo 2020, n. 7413, ha ritenuto che, ai fini della conversione di uno o più contratti a termine in rapporto a tempo indeterminato per l’avvenuto superamento del periodo massimo di 36 mesi, è necessario che essi siano stati stipulati con lo stesso datore di lavoro. Per ritenere rilevanti agli stessi fini periodi lavorati con il medesimo utilizzatore, ma in regime di distacco o somministrazione da altro datore di lavoro, dovrà essere dimostrata l’illegittimità della formale stipula del contratto, con conseguente nullità.
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