L’INL, con lettera circolare n. 302 del 18 giugno 2018, ha offerto alle proprie sedi territoriali indicazioni in merito al rilascio di provvedimenti autorizzativi ex articolo 4, L. 300/1970, motivati da generiche esigenze di “sicurezza del lavoro”.
L’Ispettorato sottolinea come l’oggetto dell’attività valutativa, in fase istruttoria, consista in un analitico esame delle motivazioni che giustificano e legittimano l’utilizzo di strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, nonché della correlazione tra le modalità di impiego di tali strumenti e le finalità dichiarate. Pertanto, nel caso di richieste di autorizzazione legate a esigenze di “sicurezza del lavoro”, devono essere evidenziate le motivazioni di natura prevenzionistica alla base dell’installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di potenziale controllo a distanza dei lavoratori, corredate da apposita documentazione di supporto.
Più specificatamente, è necessario che le affermate necessità legate alla sicurezza del lavoro trovino adeguato riscontro nell’attività di valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro e formalizzata nell’apposito documento (DVR). Pertanto, l’istanza rivolta alle strutture territoriali e all’INL (per le imprese plurilocalizzate) dovrà essere corredata dagli estratti del DVR, dai quali risulti, in stretta connessione teleologica, che l’installazione di strumenti di controllo a distanza è misura necessaria e adeguata per ridurre i rischi di salute e sicurezza cui sono esposti i lavoratori.
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