Contratto di espansione: ulteriori chiarimenti
Il Ministero del lavoro, con circolare n. 18 del 17 ottobre 2019, ha integrato la circolare n. 16/2019, offrendo indicazioni relativamente alla possibilità, per le imprese operanti in settori non rientranti nel campo di applicazione del Titolo I, D.Lgs. 148/2015, ma che comunque assicurano ai lavoratori tutele attraverso i Fondi di solidarietà bilaterali, di accedere alle diverse misure/prestazioni previste dal novellato articolo 41, D.Lgs. 148/2015.
La circolare precisa, in particolare, che le imprese non rientranti nel campo di applicazione della Cigs, ma che comunque assicurano ai lavoratori tutele attraverso i Fondi di solidarietà bilaterali, possono accedere esclusivamente alla prestazione di cui all’articolo 41, comma 5, D.Lgs. 148/2015: un’indennità mensile – erogata dal datore di lavoro – eventualmente integrata dall’indennità NASpI commisurata al trattamento pensionistico lordo, maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.