La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 26 marzo 2019, n. 8385, ha stabilito che, anche a seguito della norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 1, comma 13, L. 92/2012, la sentenza che accerta la nullità della clausola appositiva del termine e ordina la ricostituzione del rapporto illegittimamente interrotto, cui è connesso l’obbligo del datore di riammettere in servizio il lavoratore, è di natura dichiarativa e non costitutiva: la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pertanto, opera con effetto ex tunc dall’illegittima stipulazione del contratto a termine, mentre l’indennità di cui all’articolo 32, comma 5, L. 183/2010, ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.
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