Contratto a progetto valido anche senza accordo di presa visione
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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 10 gennaio 2018, n. 332, ha stabilito che l’articolo 62, D.Lgs. 276/2003, richiede la stipula del contratto a progetto in forma scritta e prescrive altresì l’indicazione a fini probatori del progetto e del programma di lavoro, ma non impone anche una forma obbligata di dichiarazione; il contratto a progetto è valido anche quando il lavoratore non ha firmato alcun accordo per presa visione. Pur essendo infatti obbligatoria la forma scritta dell’accordo, non esiste alcun onere sulla forma di comunicazione al collaboratore.
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