La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 27 marzo 2018, n. 7581, ha stabilito che, in materia di sanzioni disciplinari, l’articolo 7, L. 300/1970, non prevede un obbligo del datore di lavoro di mettere spontaneamente a disposizione del lavoratore la documentazione posta a base di una contestazione disciplinare; egli, tuttavia, deve offrirgliela in visione, in base ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, qualora l’incolpato ne faccia richiesta e l’esame dei documenti sia necessario per un’adeguata difesa.
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