La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 28 maggio 2018, n. 13267, ha stabilito che un certificato medico, rispondente ai requisiti prescritti dall’articolo 2, D.L. 663/1979, se idoneo a giustificare l’assenza dal lavoro per infermità e, quindi, a costituire valida dispensa dall’obbligo di prestazione lavorativa, non può non avere equivalente valore per consentire la possibilità di esercizio di un diritto, quale quello, avendone fatto richiesta, di essere sentito oralmente dal datore di lavoro, attraverso il suo legittimo differimento per la
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