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Congedo parentale: computo dei giorni festivi

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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 22 luglio 2020, n. 15633, in tema di congedo parentale frazionato, ha statuito che l’articolo 32, comma 1, D.Lgs. 151/2001, stabilisce che la fruizione del beneficio – che risponde a un diritto potestativo del lavoratore o della lavoratrice – s’interrompe allorché l’interessato rientri al lavoro, e ricomincia a decorrere dal momento in cui il medesimo riprende il periodo di astensione: ne consegue che, ai fini della determinazione del periodo di congedo parentale, si tiene conto dei giorni festivi soltanto nel caso in cui essi rientrino interamente e senza soluzione di continuità nel periodo di fruizione e non anche nel caso in cui l’interessato rientri al lavoro nei giorno precedente a quello festivo e riprenda a godere del periodo di astensione da quello immediatamente successivo, dovendosi ritenere la ripresa effettiva dell’attività lavorativa, anche di una sola giornata, sufficiente a spezzare la continuità del congedo parentale, con la conseguente esclusione dell’attribuzione di tale titolo alle successive giornate.

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