Condanna penale per condotta extralavorativa: no al licenziamento per giusta causa
| News
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 26 marzo 2019, n. 8390, ha stabilito che va reintegrato il dipendente licenziato per giusta causa perché condannato in sede penale per minaccia grave. Infatti, la minaccia pronunciata fuori dall’ambiente lavorativo e nei confronti di soggetti estranei ha una valenza diversa, nell’accertamento della lesione del vincolo fiduciario, rispetto a quella indirizzata al datore di lavoro o ai colleghi, perché non incide intrinsecamente sugli obblighi di collaborazione, fedeltà e subordinazione cui è tenuto il dipendente nei confronti di un suo superiore.
Articoli recenti
Rappresentatività delle Rsa alla Consulta
5 Dicembre 2024
In CdM il decreto che modifica il regime impositivo dei redditi
4 Dicembre 2024
Licenziamenti, indennità slegata dall’anzianità
4 Dicembre 2024