La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 30 settembre 2020, n. 20913, ha stabilito che la transazione contenuta nella conciliazione giudiziale che ha posto fine alla lite a suo tempo promossa dal ricorrente, è sottratta, in quanto perfezionatasi in giudizio, al regime dell’impugnabilità di cui all’articolo 2113, cod. civ. (comma 4), mentre rimangono esperibili le normali azioni di nullità e di annullamento dei contratti, rispetto alle quali, pertanto, l’intervento del giudice (limitato al rispetto delle formalità di cui all’articolo 88 disposizioni attuative c.p.c.) non può esplicare alcuna efficacia sanante o impeditiva.
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