L’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 82 del 22 novembre 2018, ha precisato che il trattamento tributario agevolato riservato al nuovo servizio civile universale (articolo 16, D.Lgs. 40/2017) non è applicabile anche alla leva civica volontaria regionale. Gli importi derivanti dal contratto di leva civica volontaria regionale sono infatti produttivi di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), Tuir. Tali importi, in quanto redditi derivanti dalle collaborazioni coordinate e continuative, concorrono alla formazione del reddito complessivo del percipiente, rilevando ai fini del limite di reddito (2.840,51 euro) previsto dall’articolo 12, comma 2, Tuir per essere considerato familiare fiscalmente a carico.
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