Bonus/stock options variabili ed addizionale del 10%: i chiarimenti dell’AE
L’Agenzia delle Entrate – con Provvedimento 30 luglio 2026, n. 223895 – ha reso note le modalità ed i termini di attuazione delle disposizioni, per il solo settore finanziario, afferenti la disapplicazione dell’addizionale del 10% in caso di corresponsione di emolumenti variabili pagati sotto forma di bonus e stock options, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, qualora il soggetto versi a favore di enti del Terzo Settore (che rispettino determinate caratteristiche) una somma almeno doppio rispetto all’addizionale dovuto.
Al riguardo, l’AE ha precisato che il versamento deve essere effettuato tramite bonifico, ma che sono validi anche gli altri mezzi di pagamento tracciabili, se resocontati all’ente beneficiario ed effettuato prima della pubblicazione del Provvedimento de quo.
Qualora il versamento già effettuato non sia sufficiente, per non decadere dal beneficio è possibile integrarlo entro 60 giorni dal termine ordinario previsto per la consegna delle Certificazioni Uniche.
Nel Modello Redditi vanno indicati l’ammontare dei versamenti ei codici fiscali degli enti del Terzo settore a cui è stato fatto il versamento, conservando idonea documentazione.
Nella Certificazione Unica da rilasciare a dirigenti e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa il sostituto deve attestare l’omessa applicazione dell’aliquota addizionale.




