La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 13 gennaio 2020, n. 401, ha stabilito che in materia previdenziale è soggetta a prescrizione decennale l’azione volta a determinare l’esatto importo del trattamento di mobilità. Infatti, il credito relativo a somme che non sono state messe a disposizione dell’avente diritto si considera non liquido e blocca la riduzione dei termini. Nello specifico, il diritto di credito relativo a qualsiasi somma (ivi compresa quella per rivalutazione e interessi, costituente parte integrante del credito base) che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di 10 anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti dell’articolo 129, c.p.c..
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