La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 2 maggio 2019, n. 11538, ha ritenuto legittima la revoca della disponibilità dell’autovettura aziendale al dirigente, il quale ha sottoscritto per accettazione il regolamento secondo cui l’uso è a interesse esclusivo della società e revocabile senza preavviso, a nulla rilevando il mancato addebito dell’uso personale in busta paga, necessitando una manifestazione di volontà univoca per trasformare in fringe benefit di natura retributiva l’originario titolo di godimento del veicolo.
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