La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 9 febbraio 2021, n. 3116, ha deciso che il lavoratore che svolga attività lavorativa remunerata, sia essa subordinata o autonoma, durante il periodo di integrazione salariale, non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate, ma decade dal beneficio nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione all’Inps dello svolgimento della predetta attività. L’obbligo di comunicazione preventiva a carico del lavoratore interessato sussiste anche se la nuova occupazione dia luogo a un reddito compatibile con il godimento del trattamento di integrazione salariale e riguarda ogni attività di lavoro autonomo (oltre che subordinato), anche non riconducibile allo schema contrattuale di cui agli articoli 2222 ss. e 2230 ss., cod. civ., e anche se svolta nell’ambito della partecipazione a un’impresa, e ancora, più in generale, qualunque attività potenzialmente remunerativa, pur se in concreto non abbia prodotto alcun reddito e pur se l’ente previdenziale ne abbia avuto comunque tempestiva comunicazione da parte del nuovo datore di lavoro, o aliunde.
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