Attività durante la malattia e licenziamento
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 17 giugno 2020, n. 11702 ha stabilito che, in tema di prestazione di attività esterna, a titolo gratuito o oneroso, da parte del dipendente assente per malattia, – condotta alla quale è stato riconosciuto rilievo disciplinare non solo nell’ipotesi di simulazione della malattia ma anche nell’ipotesi in cui la ripresa lavorativa del lavoratore ammalato sia anche solo messa in pericolo dal comportamento imprudente dello stesso da valutarsi con giudizio – deve essere annullato il licenziamento e disposta la reintegrazione del lavoratore laddove la ragioni di salute alla base dell’assenza dal servizio non siano simulate e la condotta addebitata, pur sussistente, non presenti profili di illiceità laddove non pregiudica il rientro in servizio.