Assenza totale formazione apprendista e recupero contributi non versati
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La Cassazione – con ordinanza del 15 ottobre 2021, n. 28359 – ha ribadito che il datore di lavoro non “perde” il regime speciale contributivo (l’adozione, cioè, di una particolare aliquota contributiva vantaggiosa) in caso di semplice assenza dell’apprendista ad un corso di formazione: tale circostanza vale anche per il caso in cui il lavoratore sia stato convocato dal Centro per l’Impiego.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che la revoca del suddetto regime speciale (con l’adozione della contribuzione piena) scatta soltanto quando l’inadempimento ha un’obiettiva rilevanza e si risolve in una totale mancanza di qualificazione del giovane (tanto teorica, quanto pratica).
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