Assegno Unico e Universale: ulteriori chiarimenti dall’Inps

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Con il Messaggio 20 aprile 2022, n. 1714, l’Inps ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’Assegno unico e universale per i figli a carico, istituito dal D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230.

In particolare:

  1. ai fini della maggiorazione, con riferimento ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente rilevano gli importi percepiti a titolo di NASpI e DIS-COLL, semprechè il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno;
  2. ai fini della maggiorazione rileva anche il reddito del genitore che lavora all’estero con residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 2-bis, del Tuir;
  3. la maggiorazione spetta anche ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi;
  4. per i genitori lavoratori, la maggiorazione non può essere chiesta in caso di domanda presentata per un nucleo composto da un solo genitore, anche se lavoratore;
  5. se nel nucleo sono presenti figli con genitori diversi, le maggiorazioni spettano solo ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli. A tal fine rilevano tutti i figli a carico secondo l’ISEE, ancorché alcuni di essi non abbiano diritto all’AUU; in mancanza di ISEE, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare autodichiarato;
  6. qualora i genitori siano separati, l’Assegno dev’essere erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale oppure hanno l’affidamento condiviso dei figli. I genitori possono peraltro stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due. L’Assegno è comunque sempre erogato interamente a un solo genitore se:
    a. da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale o l’affidamento esclusivo;
    b. il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori;
  7. se i figli raggiungono la maggiore età successivamente all’inoltro della domanda, questi possono presentare la domanda di Assegno per conto proprio. In questo caso, “scheda” presente nella domanda del genitore decade.

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