Aspettativa: retribuzione figurativa commisurata a categoria e qualifica
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 6 aprile 2020, n. 7698, ha stabilito che le retribuzioni da accreditare figurativamente sono commisurate a quelle della categoria e della qualifica professionale posseduta dal lavoratore all’atto del collocamento in aspettativa, che vanno adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica, quale prevista dai contratti collettivi di lavoro. Restano, pertanto, esclusi eventuali istituti retributivi non previsti dal contratto collettivo di lavoro, così come anche gli istituti retributivi collegati all’effettiva prestazione dell’attività lavorativa.
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