La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 4 settembre 2019, n. 22110, ha ritenuto il termine previsto dall’articolo 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, secondo cui, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con i subappaltatori, a corrispondere – entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell’appalto – ai lavoratori i trattamenti retributivi, non è applicabile all’azione promossa dagli Enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione.
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