La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 8 luglio 2019, n. 18278, ha stabilito che, in tema di interposizione fittizia di manodopera nell’appalto di opere o servizi, si applica il disposto dell’articolo 27, comma 2, D.Lgs. 276/2003, dettato in tema di somministrazione irregolare e richiamato dall’articolo 29, comma 3-bis, che disciplina l’appalto illecito, secondo cui tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Il suddetto articolo 27 va collegato alla disciplina dettata dall’articolo 1180, comma 1, cod. civ., e impone la verifica in concreto dell’avvenuta soddisfazione delle pretese contributive formulate dagli Enti previdenziali.
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