La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 15 gennaio 2019, n. 834, ha stabilito che il principio di solidarietà tra committente, appaltatore e subappaltatore, sancita dall’articolo 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, che garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all’appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative, esonera il lavoratore dall’onere di provare l’entità dei debiti gravanti su ciascuna delle società appaltatrici convenute in giudizio.
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