La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 14 dicembre 2018, n. 32504, ha deciso che, in ambito di contratto d’appalto, nella vigenza dell’articolo 29, D.Lgs. 276/2003, nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal D.L. 5/2012 e dalla L. 92/2012, il committente presta una garanzia in favore del datore di lavoro e a vantaggio del lavoratore, adempiendo alla quale assolve a un’obbligazione propria istituita ex lege. Tale obbligazione solidale in senso stretto esclude (fino alla novella del 2012) sia il beneficium excussionis sia il litisconsorzio necessario tra appaltante e appaltatore.
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