L’Inps, con circolare n.48 del 14 marzo, riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2016, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito Cooperativo, della mobilità, dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL – nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
Articoli recenti
Indennità Iscro: le indicazioni amministrative Inps
26 Luglio 2024
L’assegno unico finisce davanti alla Corte europea
26 Luglio 2024
Pensioni e prestazioni assistenziali
25 Luglio 2024
Congedo parentale, istanze con 60 giorni di anticipo
25 Luglio 2024