Ammissibile in appello la domanda di restituzione somme in esecuzione della sentenza di primo grado
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 28 luglio 2020, n. 16135, ha ritenuto che la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è, perciò, ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, quando l’esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione. Qualora il giudice d’appello non provveda su tale domanda, la parte può alternativamente denunciare l’omissione con ricorso per cassazione o farla valere riproponendo la detta domanda restitutoria in autonomo giudizio, posto che la mancata pronuncia dà luogo a un giudicato solo processuale e non sostanziale.