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Adeguamento delle misure di prevenzione e responsabilità datoriale

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La Cassazione – con sentenza del 17 settembre 2021, n. 34596 – ha ribadito che il titolare di una piccola impresa è tenuto ad occuparsi della valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori, anche se ha nominato il preposto.
Com’è noto, l’art. 2087 cod. civ. recita “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che spetta al datore di lavoro decidere se la modifica del piano di lavoro comporta o meno la necessità di aggiornare il piano operativo di sicurezza.

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