L’INL, con nota n. 61 del 14 gennaio 2021, ha chiarito la disciplina da applicare in materia di autotrasporto effettuato da parte dei conducenti degli automezzi pubblici di linea extra urbana adibiti al trasporto passeggeri – con specifico riferimento ai tempi di guida, riposi e pause e alla conseguente sanzionabilità del superamento dei relativi limiti – nelle ipotesi in cui i conducenti, nell’ambito della medesima settimana lavorativa, siano adibiti in maniera promiscua a servizio di linea su singole tratte di percorrenza inferiori ai 50 km e ad attività di guida (noleggio autobus con conducente) su tratte superiori ai 50 km. L’INL chiarisce che;
nel caso di percorso “misto”, con tratte di cui almeno una sia superiore ai 50 km, il conducente osserverà il periodo di riposo prescritto dall’articolo 8, Regolamento CE 561/2006; qualora, nel corso di 2 settimane consecutive, non abbia usufruito del riposo settimanale integrale, bensì di quello ridotto (articolo 4, § 1, lettera h), avrà diritto alla compensazione del periodo residuo nei termini previsti dal citato articolo 8.
Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.